La ripartizione della pensione di reversibilità, nel concorso tra il coniuge divorziato e quello superstite, entrambi aventi i requisiti per la sua attribuzione, va compiuta avendo riguardo, tra gli altri, anche della durata della convivenza prematrimoniale, a cui va riconosciuta valenza giuridica autonoma e non solo correttiva dei risultati raggiunti in virtù dell’applicazione dei criteri di valutazione previsti dalla legge
Cass. civ., sentenza 30 dicembre 2021, n. 41960
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