In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie — non comprese nell’assegno periodico di mantenimento — quelle che, pur non espressamente disciplinate nel titolo giudiziale o convenzionale, non erano prevedibili né ponderabili al momento della determinazione dell’assegno, secondo una valutazione concreta e attuale ex art. 337-ter c.c.; tali spese, ove di rilevante entità e sostenute da un solo genitore, devono essere ripartite tra entrambi in applicazione del principio di proporzionalità. Rientrano in tale nozione le spese universitarie e quelle connesse alla frequenza fuori sede (alloggio, viaggi, rette universitarie), quando al tempo della fissazione dell’assegno il figlio era ancora in età tale da non rendere tali esborsi ragionevolmente prevedibili.
Cass. civile ord. 16578 del 27/5/2026
Sintesi della vicenda
La controversia trae origine dalla domanda proposta da una madre nei confronti dell’ex marito per ottenere il rimborso della metà delle spese sostenute per il figlio, relative in particolare agli studi universitari, ai costi di alloggio fuori sede, ai viaggi, nonché ad altre spese scolastiche e formative.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, qualificando tali esborsi come spese straordinarie. La Corte d’Appello, invece, aveva escluso la natura straordinaria di molte delle spese richieste, ritenendole prevedibili in relazione al contesto socio-culturale della famiglia e dunque comprese nell’assegno di mantenimento.
La Cassazione, con una prima ordinanza rescindente, ha chiarito che la prevedibilità della spesa deve essere valutata con riferimento al momento in cui viene determinato l’assegno di mantenimento e non ex post: pertanto, spese universitarie sorte molti anni dopo rispetto alla fissazione dell’assegno possono assumere carattere straordinario. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha riconosciuto come straordinarie le spese universitarie e accessorie, ponendole a carico di entrambi i genitori in misura paritaria.
Nuovamente investita della questione, la Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure relative ai criteri di riparto, ma ha cassato la sentenza per vizio motivazionale, rilevando l’incomprensibilità del percorso logico seguito dalla Corte d’Appello nella quantificazione concreta delle somme dovute e nella determinazione dell’importo posto a carico del padre.
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.