Integra spoglio clandestino suscettibile di tutela possessoria ex art. 1168 c.c. la condotta del coniuge che, in assenza di provvedimenti giudiziari di separazione o assegnazione della casa familiare, sostituisca unilateralmente la serratura dell’abitazione impedendo all’altro coniuge il rientro nell’immobile stabilmente abitato dalla coppia. Anche ove l’immobile appartenga esclusivamente ad uno dei coniugi o ad un terzo, il coniuge convivente gode quantomeno di una detenzione qualificata fondata sui doveri nascenti dal matrimonio, non degradabile a mera ospitalità. La crisi coniugale o la volontà soggettiva di interrompere la convivenza non legittimano forme di autotutela privata, restando ogni questione relativa al titolo dominicale o all’assegnazione della casa demandata alla competente sede petitoria o familiare.
Trib. Nola, sent. 22/5/2026
Sintesi della vicenda
Un uomo proponeva ricorso possessorio ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. chiedendo di essere reintegrato nel possesso dell’abitazione familiare sita in Acerra, dalla quale era stato estromesso dalla moglie durante una sua temporanea assenza all’estero per sottoporsi ad un intervento medico. Al suo rientro trovava i propri effetti personali sul pianerottolo, la serratura sostituita e l’impossibilità di accedere all’immobile, nonostante l’intervento della Polizia.
Nel corso del procedimento venivano assunte sommarie informazioni testimoniali, dalle quali emergeva che il ricorrente abitava stabilmente nell’immobile con la moglie da circa sei o sette anni e che la resistente aveva unilateralmente cambiato la serratura rifiutandosi di consegnare le nuove chiavi.
Il Tribunale di Nola ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente uno spoglio clandestino. Il giudice ha evidenziato che, in assenza di provvedimenti giudiziari di separazione o assegnazione della casa familiare, il coniuge convivente mantiene una relazione qualificata con l’immobile, tutelabile in sede possessoria anche se non proprietario. È stato inoltre escluso qualsiasi animus derelinquendi del ricorrente, essendo l’allontanamento solo temporaneo e immediatamente seguito dall’attivazione della tutela giudiziaria. Il Tribunale ha quindi ordinato la reintegrazione nel possesso, la consegna delle chiavi e la cessazione di ogni condotta impeditiva dell’accesso all’abitazione.
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