L’erogazione dei servizi essenziali per la vita, come lo è il riscaldamento in inverno, non può essere sospesa, neppure al condomino che non paga la sua quota di spese condominiali.
Lo conferma il Tribunale di Milano con un recente provvedimento: la sospensione di un servizio essenziale quale è il riscaldamento lede infatti il diritto alla salute, costituzionalmente garantito. Tale diritto prevale su quello economico relativo al recupero del credito.
E’ vero che la recente riforma del condominio prevede che, nel caso in cui il condomino sia moroso nel pagamento degli oneri per oltre sei mesi, l’amministratore può sospendergli l’erogazione di quei servizi comuni che possono essere da lui goduti separatamente (cioè senza, nello stesso tempo, interrompere il medesimo servizio anche agli altri condomini), ma tale potere deve essere usato diligentemente. E il condomino può ricorrere al giudice affinché valuti se l’amministratore abbia leso o meno un diritto fondamentale.
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