Niente mantenimento a carico del padre divorziato per il figlio maggiorenne e disoccupato che abbia avuto esperienze lavorative anche solo saltuarie: esse attestano infatti la sussistenza di capacità lavorativa.
Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza 24515 del 30 ottobre 2013, specificando che “il diritto del coniuge di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato a espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”.
Nel caso in esame, inoltre, non v’era stato nessun aumento del reddito paterno tale da giustificare il mantenimento del suo obbligo di contribuzione e addirittura il suo aumento quando, invece, la sua capacità di spesa era notevolmente diminuita a seguito della nascita di un figlio dal suo secondo matrimonio.
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