Assegno illegittimo per l’ex moglie e la figlia che hanno una fiorente attività commerciale

Ancora sul mantenimento del figlio maggiorenne: non è dovuto se in passato ha lavorato
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Se la figlia se ne va di casa, la madre perde il diritto all’assegnazione
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Niente assegno a carico del marito pensionato per l’ex moglie e la figlia maggiorenne che hanno avviato una fiorente attività commerciale da cui traggono i mezzi adeguati al loro sostentamento.

Lo afferma la Cassazione civile con la sentenza  n. 24667 del 31 ottobre 2013: entrambi gli assegni vengono ritenuti illegittimi poiché la donna traeva dal proprio negozio d’abbigliamento un reddito annuo consistente e adeguato a procurare, sia a lei che alla figlia maggiorenne, sufficienti mezzi di sostentamento, analoghi se non superiori a quelli del marito pensionato. Il Giudice può desumere il tenore di vita pregresso cui deve rapportarsi l’assegno di divorzio dai redditi dei coniugi al momento della relativa sentenza di divorzio.

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