Assegno di mantenimento per la moglie casalinga che non ha capacità lavorativa

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In caso di separazione tra i coniugi, la moglie che  ha rinunciato alla carriera per dedicarsi alla famiglia ha diritto al mantenimento da parte del marito.

Con la sentenza 24144 del 2013 la Cassazione conferma il proprio orientamento: l’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole ha carattere assistenziale e, quindi deve  sostituire quel reddito che la moglie non è in grado di procurarsi per il fatto  di essersi dedicata sempre alla famiglia e ai figli, e non avere quindi capacità lavorativa. L’importo dell’assegno deve essere tale da garantire alla donna il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale.

 

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