Mentre pende la causa di divorzio, una delle parti può conoscere dal Fisco i rapporti che l’altra intrattiene con banche e fi nanziarie senza che sia il giudice civile a dover ordinare all’amministrazione di esibire i documenti custoditi dall’anagrafe tributaria. E ciò perché la modalità di ricerca telematica dei beni da pignorare serve soltanto ad ampliare i poteri istruttori del giudice e non esclude l’accesso in base alla legge sulla trasparenza amministrativa, la 241/90.
È quanto emerge dalla sentenza n. 658/19, pubblicata il 25 ottobre dalla prima sezione del Tar Marche
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