L’assegnazione, in sede di separazione, al coniuge affidatario dei figli del godimento dell’immobile di proprietà dell’altro non impedisce al creditore di quest’ultimo di pignorarlo e di determinarne la vendita coattiva tanto più se creditore ipotecario.
È vero che la giurisprudenza è ormai pacificamente orientata nel senso di ritenere ammissibile l’azione revocatoria delle disposizioni di separazione aventi contenuto e natura patrimoniale, ma tale non è il personale diritto di godimento rappresentato dall’assegnazione della casa familiare che spetta tra l’altro solamente al coniuge nell’interesse della prole e che non impedisce in alcun modo al creditore di far valere la garanzia patrimoniale nei confronti del debitore che abbia disposto tale assegnazione.
Corte App. Bologna 11.6.2019