È revocabile anche il trasferimento di immobile realizzato da un genitore in favore della prole in conformità ai patti assunti in sede di separazione, posto che esso ha origine dalla libera determinazione del coniuge, “e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, comma 3, c.c.”
Cass. Civ., Sez. III, ord., 4 marzo 2022 n. 7178
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