Per determinare il quantum dell’emolumento, bisogna considerare la natura non solo assistenziale ma anche perequativa-compensativa sottesa all’assegno divorzile che impone, secondo l’interpretazione data dalle Sezioni Unite del 2018, una valutazione equiordinata di tutti gli elementi di cui all’art. 5 comma 6, L. Div. Nel caso in esame, la breve durata del matrimonio, il contributo personale costantemente fornito dalla resistente alla gestione familiare e alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge, la modesta riduzione della capacità lavorativa del ricorrente, l’età della resistente e il suo titolo di studio sono elementi che, unitariamente considerati, consentono di legittimare l’attribuzione di un assegno divorzile in favore della moglie.
Tribunale di Bologna, 30 ottobre 2019, Sent. n. 2341