affinché i beni immobili acquistati in costanza di comunione siano esclusi, anche pro quota, dalla comunione legale perché acquistati con il prezzo della vendita di beni personali, l’art. 179 c.c. prevede che l’utilizzo di questi ultimi e la correlata volontà di escludere il nuovo acquisto
dalla comunione legale devono risultare dal relativo atto di acquisto di cui è parte anche l’altro coniuge. In mancanza di tale presupposto, che costituisce condizione necessaria, (ex multis, Cassazione civile sez. II, 16/07/2021, n. 20336) non rileva l’origine delle risorse utilizzate e l’acquisto
è considerato, per la parte in cui avviene con l’utilizzo di risorse personali, quale atto di liberalità indiretta del coniuge acquirente in favore dell’altro. Secondo la giurisprudenza, è pacifico che l’attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietario di un immobile è riconducibile nell’ambito della donazione indiretta.
Trib. Milano sent. 3/6/2025