Pubblicazione del testamento non implica accettazione tacita dell’eredità

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Ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, per natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l’intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale. Ne consegue che il giudice del merito deve estendere il suo accertamento non solo a tali adempimenti ma al complessivo comportamento del potenziale erede ed all’eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, dell’eredità

Cass. civ. sez. II, ord. 19 febbraio 2019, n. 4843

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