In base alle regole dettate per la comunione legale, deve ritenersi che in caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale di comunione legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l’intero importo ad uno solo dei coniugi è liberato, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo. Non rileva, nel rapporto di mutuo, la circostanza per la quale, successivamente alla restituzione, siano intervenuti la separazione e il divorzio.
Cass. civile, ordinanza 20 novembre 2023, n. 32161
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