Nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che richiede l’assegno divorzile o l’incapacità per costui di procurarseli per ragioni oggettive, il giudice di merito deve tener conto sia della impossibilità di quest’ultimo di vivere autonomamente e dignitosamente, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che, da soli, rilevino lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale dell’altro ex coniuge, essendo la differenza reddituale coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma irrilevante ai fini della determinazione dell’assegno, e non giustificando, di per sè, l’entità del reddito e/o del patrimonio dell’altro ex coniuge la corresponsione di un assegno proporzionale alle sue sostanze.
In altre parole, la condizione della richiedente l’assegno avrebbe dovuto costituite una mera premessa oggettiva, seguita dalla verifica della riconducibilità delle cause di tale inadeguatezza agli indicatori delle caratteristiche dell’unione matrimoniale, i quali assumono rilievo in misura direttamente proporzionale alla durata del
matrimonio
Cass. civile , Ord. 14.11.23 n.31719
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