Nel caso in cui l’altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) non presti il consenso, il giudice deve operare un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l’interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico.
Il giudice deve effettuare un accertamento in concreto – da espletarsi anche mediante consulenza tecnica d’ufficio – in ordine al pregiudizio effettivo che possa derivare alla minore dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale, che – nel bilanciamento con il diritto soggettivo del padre al riconoscimento – risulti effettivamente prevalente, e che si riveli anche superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.
Nel caso in esame, il padre era stato avvisato, mentre si trovata in carcere, della nascita della bambina dalla e, dopo la scarcerazione aveva effettuato il test di paternità che si rivelato positivo
Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 novembre 2023 n. 33097
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