La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento e implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento.
L’assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l’affetto e l’amore genitoriale deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale.
Il danno può essere calcolato applicando le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Roma per il 2023, e individuato nel danno da morte del congiunto nel suo valore minimo e abbattuto in un valore percentuale in considerazione della ontologica diversità tra la perdita del congiunto e la volontaria assenza del genitore.
Nel caso di specie appare pacifico, in quanto
non contestato, che il padre sia stato totalmente assente, disinteressandosi della figlia ed omettendo di
intrattenere con la stessa alcun tipo di rapporto nel corso degli anni. Appare pacifico, pertanto, che il padre
non abbia partecipato né alla cura, né all’istruzione né al sostegno morale della figlia.
Trib. Savona 6 dicembre 2023
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