il diritto del figlio naturale di essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, sorge fin dalla nascita: pertanto, anche nell’ipotesi in cui il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore, per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità, di contribuirvi.
Il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.
Nella determinazione del quantum, secondo il Tribunale, il giudice deve comunque valorizzare anche l’entità dei redditi propri di ciascun genitore.
Tribunale Bari, 21/04/2023, n. 1505
Famiglia e diritto 1/2024