Deve essere rigettata la domanda di assegno divorzile laddove la convivenza matrimoniale è durata soltanto cinque anni e non è provato il contributo fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge dovendosi osservare che il primo è ancora giovane e in possesso di titolo di studio e risultava titolare di capacità specifica di produrre reddito al momento in cui si è trasferito in un’altra città al momento del matrimonio.
Poichè il padre vive lontano e sarà lui a doversi recare dalla figlia a fine settimana alternati per vederla, di ciò si tiene conto per ridurre l’assegno di mantenimento
Tribunale di Firenze, sentenza 2115, sezione Prima del 05-10-2020