Cessa l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne che seppure sia stato posto nelle concrete condizioni di essere economicamente autosufficiente non ne abbia tratto profitto per sua colpa o per scelta “discutibile”, rilevando anche il fatto che egli non si sia attivato per chiedere il cd. reddito di cittadinanza, sussistendo i requisiti di legge.
Trib. Parma sentenza n. 501/2020 del 25/05/2020
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