Deve ritenersi in materia di alimenti che l’accertamento dell’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari non può poi prescindere dalla verifica dell’accessibilità dell’alimentando a forme di provvidenza che consentano di elidere, ancorché temporaneamente, lo stato di bisogno, come il reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 4/2019, convertito dalla legge 26/2019, dovendosi osservare che, nella partita del diritto agli alimenti, la colpevole mancata fruizione di tali apporti giochi lo stesso ruolo dell’imputabile mancanza di un reddito di lavoro, dal momento che nell’uno e nell’altro caso si delinea l’insussistenza di quell’impedimento oggettivo ad ovviare al lamentato stato di bisogno che è condizione per l’insorgenza del diritto.
Cass. civile ordinanza 40882, sezione Prima del 20-12-2021