In tema di assegno divorzile, il divario economico tra gli ex coniugi può fondare una presunzione semplice circa il contributo dato dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare o personale dell’altro, legittimando la funzione compensativo-perequativa dell’assegno anche in assenza di un sacrificio professionale formalizzato.
Tale presunzione, tuttavia, è superabile mediante prova contraria: l’assegno non è dovuto quando risulta che la sperequazione reddituale non deriva da scelte comuni di vita familiare, né da rinunce lavorative nell’interesse della famiglia, ma dalle rispettive pregresse condizioni personali e professionali.
Inoltre, in mancanza di prova della non autosufficienza economica, anche la funzione assistenziale dell’assegno deve essere esclusa.
Corte App. Trento sentenza 3/9/2025
LA VICENDA
La sig.ra S. appellava la sentenza del Tribunale di Rovereto che le aveva negato l’assegno divorzile, sostenendo di avere subito limitazioni lavorative imposte dal marito e rinunce professionali che avevano favorito la crescita del patrimonio coniugale.
La Corte d’Appello respinge integralmente il gravame, ritenendo vinta la presunzione di contribuzione al patrimonio familiare: le prove documentali e testimoniali offerte dal marito dimostravano infatti che la moglie non aveva rinunciato ad attività lavorative per esigenze familiari, non aveva svolto un ruolo preponderante nella gestione domestica, e anzi risultava spesso indisponibile al lavoro.
La Corte rileva inoltre che la coppia non aveva figli, che la moglie aveva vissuto con risorse estremamente limitate ma possedeva tre appartamenti in Polonia, verosimilmente produttivi di reddito, e che non sosteneva oneri abitativi.
Escluse sia la funzione perequativa-compensativa, sia la funzione assistenziale, la Corte conferma il rigetto dell’assegno divorzile e condanna l’appellante alle spese.