Quando un padre ritiene che la madre stia ostacolando o avvelenando il rapporto con il figlio, può chiedere al giudice una tutela specifica. Il principio guida è sempre uno: il minore ha diritto a un rapporto sano con entrambi i genitori.
Il padre può domandare la modifica delle condizioni di affidamento, arrivando – nei casi più gravi – anche all’affidamento esclusivo o perfino alla sospensione della responsabilità genitoriale della madre, se il suo comportamento crea un pregiudizio reale per il bambino.
Prima di arrivare a misure così drastiche, però, la giurisprudenza prevede interventi intermedi: servizi sociali, mediazione o sostegno alla genitorialità, terapia per il minore, e incontri protetti in spazio neutro per ricostruire gradualmente il legame.
Fondamentale è anche l’ascolto del minore, soprattutto quando manifesta rifiuto verso un genitore: il giudice deve capire se quel rifiuto è spontaneo o frutto di condizionamenti.
In concreto, il padre deve documentare ogni episodio, presentare un ricorso e chiedere al giudice gli strumenti più adatti: ascolto, CTU, servizi sociali, incontri protetti o, se necessario, una revisione dell’affidamento.
Il fine ultimo è sempre uno: proteggere il benessere del minore e garantirgli entrambe le figure genitoriali.
Oggi, grazie alla riforma Cartabia, esiste uno strumento specifico per intervenire rapidamente: il ricorso ex artt. 473-bis.38 e 39 c.p.c..
Con queste norme, il legislatore ha introdotto un vero e proprio procedimento di attuazione dei provvedimenti sull’affidamento, costruito per garantire che ciò che è stato stabilito dal giudice venga realmente rispettato.
In pratica, il padre che subisce ostacoli può chiedere al giudice:
di attuare direttamente le modalità di visita già stabilite, anche con provvedimenti urgenti e temporanei;
di risolvere le controversie sulla responsabilità genitoriale, quando i genitori non trovano un accordo;
di applicare sanzioni e misure coercitive contro il genitore inadempiente;
di condannare la madre anche al risarcimento del danno per la condotta ostruzionistica;
oppure di modificare il regime di affidamento in vigore, se necessario a tutela del minore.
Dal punto di vista della competenza, il ricorso va presentato:
al giudice che già sta trattando il procedimento, se ce n’è uno pendente;
al giudice che ha emesso il provvedimento violato, se non c’è un procedimento aperto;
oppure, se il minore nel frattempo si è trasferito altrove, è competente il tribunale della sua residenza abituale, intesa come il luogo in cui il bambino vive stabilmente, frequenta la scuola, svolge le attività quotidiane e ha i suoi legami affettivi.
Si sottolinea che la residenza anagrafica non è decisiva: conta la realtà fattuale.
Questo criterio serve anche a evitare fenomeni di “forum shopping”, cioè i tentativi di un genitore di spostare la residenza del minore per scegliere un tribunale più favorevole ai propri interessi.
In conclusione, il messaggio essenziale è che il padre non è privo di tutele: l’ordinamento mette a disposizione un procedimento rapido e mirato che consente di ristabilire i rapporti con il figlio, sanzionare i comportamenti ostruzionistici e garantire il rispetto effettivo del principio di bigenitorialità.
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