In presenza di una grave e persistente compromissione del diritto del minore alla bigenitorialità, dovuta a condotte ostative di uno dei genitori e a un’elevata conflittualità genitoriale che rende inattuabile l’affidamento condiviso, è legittimo disporre l’affidamento del minore ai Servizi Sociali con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., ove risulti necessario un intervento terzo di regolazione e supporto relazionale a tutela dell’equilibrato sviluppo psicologico del minore. È altresì legittima l’adozione di provvedimenti ex art. 709-ter c.p.c. in caso di reiterata violazione dei doveri genitoriali e dei provvedimenti del giudice, anche mediante ammonimento e condanna al risarcimento del danno in favore del minore.
La vicenda
Le parti: Il padre proponeva nel 2018 ricorso per divorzio contro l’ex moglie , con una figlia minore, lamentando che la madre ostacolasse sistematicamente il rapporto tra lui e la figlia, impedendo incontri regolari e attuando comportamenti di isolamento genitoriale. Chiedeva l’affidamento esclusivo o, in subordine, l’affido condiviso con collocamento presso di sé. La madre negava tali accuse, sostenendo che fosse il padre disinteressato e inadeguato nella relazione con la figlia; richiedeva l’affidamento condiviso con collocamento presso di lei e un contributo al mantenimento.
Venivano disposte due consulenze tecniche d’ufficio per valutare la capacità genitoriale e la relazione padre-figlia, ma le operazioni peritali subirono numerosi ostacoli e rinvii, anche a causa di contestazioni dei consulenti di parte materni e della mancata collaborazione della madre. Intervennero i Servizi Sociali per disciplinare i rapporti padre-figlia con incontri protetti.
Procedimento ex art. 333 c.c.: il Pubblico Ministero, rilevando il pregiudizio al diritto della minore alla bigenitorialità causato dalle condotte materne, promuoveva un subprocedimento conclusosi nel 2021 con ammonimento alla madre ex art. 333 c.c. per comportamento pregiudizievole. Il Tribunale a disponeva affidamento della minore ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre; limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori; mantenimento a carico del padre (€ 500 mensili + 50% spese straordinarie);condanna della madre ex art. 709-ter c.p.c.: € 10.000 a titolo risarcitorio per danno alla minore derivante dalla violazione della bigenitorialità + € 4.000 sanzione alla Cassa delle Ammende.
La madre impugnava la sentenza e la Corte d’Appello, dopo avere acquisito nuove relazioni dei Servizi Sociali e ascoltato direttamente la minore, confermava la gravità dell’alienazione paterna e la necessità di mantenere misure di protezione e ripristino della relazione genitoriale.
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