In materia di edilizia residenziale pubblica, la separazione di fatto non è equiparata alla separazione legale ai fini della formazione di nuclei familiari autonomi e dell’assegnazione di alloggi, poiché la legge e la prassi amministrativa richiedono la separazione giudiziale o consensuale omologata per il riconoscimento di nuclei distinti e per l’accesso alle graduatorie. La separazione di fatto dei coniugi non ha effetti giuridici e non assume, pertanto, alcun rilievo ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti reddituali per poter favorevolmente delibare in ordine alla domanda di regolarizzazione dell’occupazione dell’alloggio, costituendo i coniugi, fintanto che non intervenga la separazione legale, un unico nucleo familiare, con riferimento al quale va individuato il complessivo reddito.
Tar Lazio Roma, sentenza 7 agosto 2025 n. 15358
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