I pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati prima della separazione da uno dei coniugi in via esclusiva non sono ripetibili. I suddetti pagamenti sono riconducibili, infatti, ad un adempimento dell’obbligo di contribuzione alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, previsto dall’articolo 143 cod. civ.
Corte d’appello di Brescia sentenza n. 1305/2021
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