Nel determinare il contributo al mantenimento dei figli minori, il giudice deve effettuare una valutazione complessiva e comparativa delle risorse economiche dei genitori, tenendo conto non solo dell’assegno periodico, ma anche delle utilità economicamente apprezzabili poste a carico di uno di essi, quali il pagamento del canone di locazione dell’abitazione familiare e delle spese connesse.
Il principio di proporzionalità impone che tali utilità siano considerate ai fini della quantificazione dell’assegno, al fine di evitare duplicazioni contributive e di garantire un equo bilanciamento tra capacità reddituali, tenore di vita del minore e ripartizione degli oneri genitoriali.
Cass. civile ord. 32215 del 11/12/2025
LA VICENDA
Nel giudizio di separazione, la Corte d’appello aveva incrementato il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del padre, valorizzando principalmente la sua elevata capacità reddituale.
La Corte di cassazione ha censurato tale decisione rilevando che il giudice di merito non aveva adeguatamente considerato che il padre già sosteneva integralmente il canone di locazione della casa familiare assegnata alla madre, oltre a una quota rilevante delle spese straordinarie.
Secondo la Suprema Corte, tali esborsi costituiscono una forma indiretta di contribuzione al mantenimento dei figli e incidono in modo significativo sull’equilibrio economico complessivo tra i genitori. L’omessa valutazione di tali elementi determina violazione del principio di proporzionalità e del criterio di comparazione delle rispettive risorse, rendendo necessaria la cassazione con rinvio.
