In tema di affidamento dei figli minori, il giudice può discostarsi dalle conclusioni della CTU e valorizzare le relazioni dei Servizi Sociali quando da esse emerga, attraverso accertamenti puntuali e convergenti, la persistente e grave inidoneità collaborativa di un genitore, tale da compromettere l’attuazione della bigenitorialità e il benessere del minore. Tuttavia, l’adozione di un provvedimento fortemente limitativo della responsabilità genitoriale – come l’affido “super esclusivo” all’altro genitore – richiede una motivazione rigorosa, che dia conto dell’effettiva corrispondenza della misura al preminente interesse del minore, tenendo in particolare considerazione l’impatto di un allontanamento repentino dall’ambiente familiare e dal genitore di riferimento, soprattutto in presenza di fragilità cliniche quali un disturbo dello spettro autistico.
Cass. Civile ord. 32058 del 10/12/2025
LA VICENDA
La Corte d’appello aveva disposto l’affido “super esclusivo” del minore al padre fondandosi in larga parte sull’ultima relazione dei Servizi Sociali, che descriveva una totale indisponibilità della madre a collaborare nei percorsi scolastici, terapeutici e relazionali, ostacolando anche la ripresa del rapporto padre–figlio. La Cassazione riconosce che le relazioni dei Servizi Sociali costituiscono mezzi di prova utilizzabili e possono legittimamente fondare le valutazioni del giudice di merito.
Tuttavia, rileva un difetto di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato se la misura massimamente afflittiva dell’affido super esclusivo fosse proporzionata e realmente conforme al miglior interesse del minore, né ha considerato l’impatto del brusco allontanamento dalla madre e dall’ambiente di vita abituale, soprattutto in presenza di una diagnosi di autismo. Per tali ragioni, la Cassazione accoglie il ricorso nei limiti indicati, cassando con rinvio.