In materia di affidamento dei figli minori, l’atteggiamento iper-protettivo del genitore collocatario, seppur critico e bisognoso di interventi correttivi, non legittima di per sé l’affidamento esclusivo o super-esclusivo all’altro genitore, ove non emerga una situazione di grave e attuale pregiudizio per il minore.
L’affidamento esclusivo costituisce misura eccezionale e richiede l’accertamento di una concreta incapacità genitoriale o di condotte gravemente ostative alla bigenitorialità, non surrogabile con valutazioni prognostiche o con il mero conflitto genitoriale.
Cass. civile ord. n. 32058 del 10/12/2025
LA VICENDA
Nel giudizio di separazione, il Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, pur rilevando in capo a quest’ultima un atteggiamento iper-protettivo, difficoltà di collaborazione con i servizi e resistenze nei confronti delle indicazioni terapeutiche e scolastiche.
Il padre aveva chiesto l’affidamento esclusivo (o super-affido), sostenendo che la madre ostacolasse il suo ruolo genitoriale e il percorso evolutivo del minore.
La Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado, valorizzando:
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l’assenza di un pregiudizio grave e irreversibile per il minore;
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la necessità di interventi di sostegno e monitoraggio dei servizi sociali;
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il carattere eccezionale e residuale dell’affidamento esclusivo.
La Cassazione ha rigettato il ricorso del padre, affermando che le criticità genitoriali della madre non raggiungevano la soglia richiesta per giustificare una misura così drastica come l’affidamento esclusivo, dovendo il giudice privilegiare soluzioni proporzionate e rispettose del diritto del minore alla bigenitorialità.