Riguardo al reato di maltrattamenti in famiglia, i concetti di “famiglia” e di “convivenza” vanno intesi nell’accezione più ristretta: quella, cioè, di una comunità connotata da una radicata, stabile e qualificata relazione interpersonale, da una duratura comunanza d’affetti, che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, in caso di rapporti more uxorio, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché, ovviamente, non necessariamente continua
La coabitazione è quindi condizione necessaria ma non sufficiente alla contestualizzazione in termini di maltrattamenti delle condotte abitualmente vessatorie, occorrendo che vittima ed artefice abbiano una relazione personale caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita, tale da generare, nei soggetti che ne sono protagonisti, momenti di reciproco affidamento che a loro volta finiscono per essere la scaturigine della particolare vulnerabilità della vittima
Cass. penale sent. 19/5/2025 n. 18740
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