Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 357 e 414 c., all’interdetto è consentito, per il tramite del rappresentante legale, il compimento anche di atti personalissimi, come la presentazione della domanda di separazione personale (a meno che, come nel caso dell’art. 85 c.c., non gli siano espressamente vietati), ben potendo l’esercizio del corrispondente diritto rendersi necessario per assicurare la sua adeguata protezione.
Cassazione civile, sez. I, 06 Giugno 2018, n. 14669. Est. Cristiano
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