Un disturbo di personalità, anche di grado severo, non esclude l’efficacia della misura di protezione dell’amministrazione di sostegno.
A seguito dell’introduzione dell’amministrazione di sostegno l’inabilitazione e l’interdizione sono divenute misure residuali, alle quali ricorrere solo allorché sia necessario ad assicurare alla persona una protezione adeguata.
Spetterà al Giudice Tutelare, al quale gli atti sono trasmessi ai sensi dell’art. 429 c.c., provvedere alla nomina dell’amministratore di sostegno in sostituzione del tutore che rimane in carica sino ad allora.
Tribunale di Bologna, Est. D’Addabbo, sentenza del 30.11.2020 |
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