La legge, nell’imporre a ciascun genitore l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua quali elementi tenere in considerazione nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, al tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici di cura assunti da ciascun genitore, anche le risorse economiche di entrambi i genitori. Ciò comporta che il giudice, nel quantificare l’importo dell’assegno di mantenimento per il figlio e realizzare il principio di proporzionalità, è tenuto ad effettuare una valutazione comparata dei redditi e delle sostanze di entrambi i genitori. Il giudice è, altresì, tenuto per legge a disporre d’ufficio gli accertamenti tributari sui redditi e sui beni del genitore che non li abbia documentati.
Cassazione civ. n. 4811/2018
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