L’ex convivente è tenuta a restituire il prestito ottenuto durante la relazione dal compagno se è provato che non si tratta di un’obbligazione naturale. In particolare, rilevano i messaggi della chat, non disconosciuti, in cui la debitrice rassicurava l’ex compagno sulla restituzione del denaro a suo tempo ottenuto. La circostanza che l’ammontare del prestito sia sproporzionato rispetto ai redditi di entrambi esclude che
l’attribuzione della somma costituisse un’obbligazione naturale originata dall’allora rapporto di convivenza.
Infatti le attribuzione patrimoniali tra conviventi configurano l’adempimento di una obbligazione naturale, dacché espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i princìpi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle loro condizioni sociali ed economiche.
Trib. Perugia sent. 20 giugno 2025