l’attività lavorativa e la percezione di stipendio da parte di un ex coniuge non vale ad escludere automaticamente il diritto alla percezione di assegno divorzile laddove l’entità del guadagno, rapportato alle spese fisse, non sia tale da assicurare una reale autonomia e un’esistenza dignitosa.
Il reperimento di un’attività lavorativa da parte dell’ex moglie negli anni successivi alla separazione coniugale non è sufficiente ad escludere la spettanza dell’assegno divorzile.
Rileva la rinuncia a svolgere attività lavorativa durante la vita matrimoniale allorchè si tratti di una scelta condivisa dei coniugi, volta a consentire alla moglie di occuparsi del ménage familiare e della cura e accudimento della figlia
Trib. Bologna sentenza n.848 / 2022
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