il giudice è chiamato ad intervenire solamente in casi di “insuperabile conflittualità, che integri, attraverso il blocco delle funzioni decisionali inerenti la vita del soggetto minore, un consistente pregiudizio ai suoi pregnanti interessi, non già in presenza di una forte difformità di vedute o di orientamenti educativi
Corte d’Appello di Milano, decreto 4 maggio 2022
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