L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, una volta cessato, non può risorgere, perdurando unicamente il diverso obbligo alimentare, il quale, tuttavia, è azionabile esclusivamente dall’alimentando e non da altri
lo stato di bisogno, presupposto per l’accoglimento dell’assegno alimentare, deve essere effettivo e attuale. Ciò significa, in altri termini, che tale condizione non sussiste in chi, pur privo di disponibilità economiche per mantenersi in modo autonomo, venga tuttavia sostentato da altri soggetti, non rileva se tenuti o meno a farlo
Trib. Modena Sentenza n. 697/2022
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.