Il genitore versa sul conto corrente del figlio il denaro affinchè questi compri, ad esempio, un’automobile o un appartamento: giuridicamente, si parla di donazione indiretta, che ha per oggetto il bene acquistato, e non il denaro. Se il donatario (cioè il figlio) è sposato ed in regime di comunione legale dei beni, il bene acquistato coi soldi donati non rientra nella comunione ma resta di proprietà personale ed esclusiva dell’acquirente. Pertanto l’altro coniuge non può vantare alcun diritto sul bene acquistato in caso di separazione o divorzio.
La donazione indiretta sussiste 1. sia nel caso di acquisto da parte del figlio con il denaro appositamente fornito dai genitori, 2. sia nel caso di pagamento contestuale da parte dei genitori, 3. sia nel caso di conclusione del contratto da parte dei genitori a favore del figlio.
Lo conferma la Cassazione con la sentenza n. 21494 del 10.10.2014.
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