Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la mancata prestazione da parte del soggetto obbligato e capace di provvedervi, a fronte di una grave patologia invalidante del familiare, di quei mezzi necessari per integrare le spese delle cure mediche, nonché la mancata osservanza dell’ulteriore dovere di assicurarsi, a mezzo di costanti rapporti personali, dell’effettivo stato di bisogno del predetto familiare. L’obbligo di assistenza sussiste anche quando a provvedere allo stato di bisogno sia l’altro coniuge con il proprio lavoro o l’aiuto di altri congiunti.
Lo afferma la Cassazione penale con la sentenza n. 26494/2014: il caso è quello di un padre che ometteva di versare per il figlio gravemente disabile l’assegno di mantenimento fissato con la separazione, non concorreva alle spese mediche e in generale si disinteressava completamente del figlio
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