La mera conflittualità tra i coniugi, anche se di grado elevato, non è di massima ritenuta una ragione sufficiente a giustificare una deroga all’affido condiviso.
Ma se non solo di conflittualità si tratta, bensì di vero e proprio maltrattamento nei confronti del coniuge, le cose cambiano.
Dottrina e giurisprudenza sono infatti pressoché concordi nell’adottare il regime dell’affidamento esclusivo in tutte quelle situazioni di pregiudizio talmente gravi per l’integrità fisica e morale de minore da giustificare, per esempio,l’emissione di ordini di protezione. Sono rilevanti, ai fini dell’accertamento di un pregiudizio, e tanto da considerarsi maltrattamento dei minori, anche le violenze da questi subite anche se in forma solo indiretta perché usate da un genitore contro il coniuge o convivente alla presenza dei figli. Si tratta della cd. Violenza assistita, che espone i minori ad un concreto rischio di sofferenza psichica grave o a problematiche comportamentali. Sul punto sono numerose le pronunce di merito (ad es. Trib. Min. L’ Aquila, 15 giugno 2007, in Giurisprudenza di merito, 2008, p.134), e si è espressa anche la Corte di Cassazione, di recente con la sentenza n.601/2013, con cui è stato disposto l’affido esclusivo alla madre e visite protette per il padre violento che si era reso responsabile di aggressioni alla madre di fronte al bambino (e quindi di cd violenza assistita). Aggressioni che
, in quanto pregiudizievoli per il minore, sono certamente indicatori di inidoneità genitoriale.