Nel contesto dell’assegnazione, a uno degli ex coniugi, dell’immobile già destinato a casa coniugale, una volta ritenuta accertata la natura pertinenziale di ulteriori beni (cantina, taverna, garage), è onere di chi contesta tale natura dimostrare la cessazione del vincolo pertinenziale onde evitare l’operare dell’automatismo previsto dal comma I dell’art. 818 c.c., secondo cui la pertinenza resta soggetta agli effetti degli atti e dei rapporti giuridici che riguardano la cosa principale.
In altre parole, l’assegnazione della casa include anche le pertinenze
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14 gennaio 2020, n. 510.