I proventi dell’attività svolta da ciascuno dei coniugi durante la vigenza del regime di comunione legale (ad esempio, i redditi derivanti dall’esercizio della professione di ognuno di essi) non confluiscono immediatamente nella comunione coniugale e il coniuge percettore di detti proventi è libero di disporne come crede e anche di consumarli. Solamente i proventi dell’attività individuale del coniuge che residuano nel momento di scioglimento della comunione legale, diventano patrimonio comune di entrambi i coniugi e il coniuge non percettore può, pertanto, pretendere di averne la metà.
Cass. civile ordinanza n. 3767 del 12 febbraio 2021.
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