Il trasferimento dei figli studenti universitari “fuori sede” non rileva ai fini della revoca dell’assegnazione della casa coniugale se questi, comunque, spesso tornano dalla madre. Quindi se la convivenza con la madre cessa solo per esigenze scolastiche e non per scelte di vita personali, non viene meno il requisito della convivenza. La ragione è che, secondo i giudici, permane comunque «il collegamento stabile con l’abitazione del genitore». Il marito non può dunque rivendicare la restituzione dell’immobile.
Cass. ord. n. 14241/17 del 7.06.2017.
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