Nella fase presidenziale il Giudice non è chiamato a formulare un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, che presenta altri presupposti e consegue al mutamento di status derivante dalla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio. In tale fase, infatti, si deve soltanto verificare se nelle more si siano prodotti fatti nuovi che giustifichino una modifica delle previsioni assunte in sede di separazione.
Di conseguenza, il nuovo indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. 11504/2017 (ormai peraltro superato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018) potrà trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio ma non prima.
Poiché pertanto, nel caso di specie, i redditi delle parti non hanno subito modifiche apprezzabili, la Corte d’appello ripristina l’assegno stabilito in sede di separazione in favore della ricorrente.
Corte D’app. 4 ottobre 2018
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