In tema di accertamento dell’insussistenza del diritto all’assegno divorzile, lo stesso non è dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui – salva la possibilità della fissazione di un diverso termine, – la sua iniziale attribuzione, avente natura costitutiva, decorre; momento coincidente con il passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
Cass. civ., sez. I, ord. 18 ottobre 2021, n. 28646
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.