Le”Disposizioni anticipate di trattamento” (DAT), o le modalità equivalenti rispetto a quelle previste nella L. n. 219/2019, escludono la punibilità per aiuto al suicidio di chi abbia agevolato l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Purchè tali condizioni e modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.
Corte Costituzionale sentenza n. 242/2019