L’incremento della pensione d’inabilità per gli invalidi civili totali spetta sin dall’età di 18 anni

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Con la sentenza n. 152 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 1, Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con efficacia ex nunc, nella parte in cui, per gli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”, anziché “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”, poiché le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i diciotto anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, discendendo la limitazione, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento.

Corte Cost. sentenza n. 152/2020

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