Con riferimento a un caso di separazione che coinvolgeva figlia maggiorenni disabili, la sentenza del 12 gennaio 2016 il Tribunale di Potenza ha stabilito che:
Nello specifico, il tribunale ha evidenziato che se è pur vero che il figlio minore – come pure il maggiorenne ad esso equiparato – ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere da loro assistenza morale e materiale, nel caso di una situazione di disabilità non solo grave, ma assoluta, il giudice deve seguire (anche ispirandosi ai principi costituzionali riguardanti i diritti inviolabili dell’uomo e i doveri dei genitori) un criterio di interpretazione della legge che vada al di là della semplice equiparazione del maggiorenne ad un minore. Quindi quando il figlio maggiorenne è portatore di un handicap di particolare gravità, ha bisogno (e diritto) di frequentazioni e visite e rapporti significativi con i parenti, ha diritto ad uno speciale accudimento e cure particolari, continuative e permanenti da parte dei genitori; cure non sempre delegabili, sotto il profilo dell’impegno, a soggetti terzi.
Tali necessità di cura e assistenza vanno assolte sia con il contributo economico che con uno stretto rapporto personale col genitore.
Quanto alla misura dell’assegno periodico dovuto dal padre, la pronuncia chiarisce che i trattamenti economici statali percepiti dal disabile in ragione del suo handicap (ad es. l’accompagnamento) devono considerarsi emolumenti indipendenti dal mantenimento dovuto dai genitori. Ciò per due ordini di ragioni:
– innanzitutto, le provvidenze economiche hanno finalità meramente assistenziale
– ed inoltre, la valutazione del diritto e della misura dell’assegno in favore del figlio maggiorenne portatore di handicap va riferita sempre alla tendenziale possibilità per il figlio di fruire del tenore di vita goduto quando la famiglia era unita.
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