In tema di illecito endofamiliare, il mancato riconoscimento del figlio e il protratto disinteresse del genitore, con violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, integrano una responsabilità aquiliana risarcibile anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità. Il danno non patrimoniale subito dal minore non è in re ipsa, ma può essere provato anche mediante presunzioni semplici, valorizzando la perdita della bigenitorialità quale fatto noto idoneo a fondare, in via presuntiva, l’esistenza del pregiudizio; legittima è la liquidazione equitativa del danno mediante ricorso alle tabelle sul danno da perdita parentale.
Cass. civile ord. n. 6332 del 17/3/2026
Sintesi della vicenda
Una madre agiva per l’accertamento della paternità del figlio nato da una relazione e per il risarcimento del danno endofamiliare conseguente all’assenza del padre. Il Tribunale di Pescara accoglieva la domanda, dichiarando la paternità e condannando il convenuto al risarcimento del danno in favore del minore. La Corte d’appello confermava, ritenendo provata la consapevolezza del concepimento e il successivo disinteresse del padre, nonché la sussistenza del danno anche in via presuntiva.
Il padre ricorreva in Cassazione lamentando, tra l’altro, l’assenza di prova concreta del danno e l’erroneo ricorso alla liquidazione equitativa.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che:
- gli obblighi genitoriali sorgono con la nascita e non dipendono dal riconoscimento formale;
- il disinteresse consapevole del genitore integra illecito endofamiliare;
- il danno al minore deve essere allegato e provato, ma può esserlo anche per presunzioni, valorizzando la perdita della relazione genitoriale;
- è legittima la liquidazione equitativa del danno sulla base delle tabelle per la perdita del rapporto parentale.