In materia di affidamento e collocamento dei figli minori, anche in età prescolare, il collocamento paritario non può essere escluso sulla base della sola tenera età del minore, dovendo il giudice compiere una valutazione concreta e individualizzata dell’interesse del figlio; a tal fine, assumono rilievo le effettive capacità genitoriali di ciascun genitore, anche in relazione alla concreta organizzazione di vita e lavorativa che consenta di occuparsi stabilmente del minore, non essendo ammissibile il ricorso a criteri astratti o presuntivi, quali la preferenza materna.
Cass. civile ord. 6078 del 17/3/2026
Sintesi della vicenda
Nel giudizio di separazione, il Tribunale aveva disposto un collocamento paritario dei figli minori con permanenza alternata presso ciascun genitore. La Corte d’Appello, accogliendo il reclamo della madre, aveva invece disposto il collocamento prevalente presso quest’ultima, valorizzando la tenera età dei minori. Il padre ricorreva in Cassazione evidenziando, tra l’altro, la propria concreta disponibilità ad accudire i figli, anche in ragione dell’orario di lavoro compatibile e del supporto familiare. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima la decisione fondata su un criterio astratto (età), senza una valutazione concreta delle condizioni di vita dei minori e delle capacità genitoriali di entrambi, inclusa la reale possibilità del padre di occuparsi dei figli.